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1. IL MODELLO DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Tra i diversi "Sistemi 231", un particolare rilievo assumono i "Modelli di organizzazione e di gestione" di cui all'art. 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - TUSL), , per la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro elencati dall'art. 25-septies, D.Lgs. n. 231 del 2001 (oltre che per l'adempimento degli obblighi giuridici nella stessa materia).
Questa disposizione il "Modello 231" deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Il modello organizzativo e gestionale previsto dalla disposizione appena richiamata ("Modello SGSSL") deve prevedere:
Questa disposizione il "Modello 231" deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Il modello organizzativo e gestionale previsto dalla disposizione appena richiamata ("Modello SGSSL") deve prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività indicate nella stessa norma;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
2. LA COMPLIANCE (INTEGRATA) IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
In particolare, la COMPLIANCE INTEGRATA in materia antinfortunistica richiede:
Anche queste valutazioni operate in questo ambito devono essere integrate con le più generali attività e valutazioni effettuate negli altri ambiti dell'organizzazione (Governance, Risk management, Internal controls, ecc.).
Come evidenziato dalle "Linee guida 231" di Confindustria, l' "approccio integrato" alla compliance dovrebbe <<contemplare procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, in termini più ampi, di conformità rispetto alla copiosa normativa di riferimento, laddove tali ruoli rispettivamente incidano e insistano sui medesimi processi.>>
- l'adozione di un set di procedure che consentano l'attuazione e la registrazione di tutte le "attività sensibili";
- la strutturazione e implementazione di flussi informativi adeguati;
- l'esecuzione di attività di verifica e monitoraggio delle diverse fasi dei processi di gestione del "Sistema sicurezza" aziendale;
- la formazione del personale mirata alla conoscenza e, soprattutto, completa ed efficacia attuazione delle procedure adottate.
Anche queste valutazioni operate in questo ambito devono essere integrate con le più generali attività e valutazioni effettuate negli altri ambiti dell'organizzazione (Governance, Risk management, Internal controls, ecc.).
Come evidenziato dalle "Linee guida 231" di Confindustria, l' "approccio integrato" alla compliance dovrebbe <<contemplare procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, in termini più ampi, di conformità rispetto alla copiosa normativa di riferimento, laddove tali ruoli rispettivamente incidano e insistano sui medesimi processi.>>
3. I TRE PILASTRI DELLA COMPLIANCE INTEGRATA "DIGITALIZZATA"
I moderni Framework di Compliance integrata (digitalizzata) si costruiscono e si fondano su questi TRE PILASTRI ...